Art. 1 · Classificazione degli enti

Art. 1

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Classificazione degli enti

In vigore dal 9 ott 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l', comma 1, lettera c), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997; Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all', comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente decreto legislativo: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-28;459#art-1