Titolo III
Art. 13
Abrogato13 / 16Disposizioni relative alle obbligazioni e titoli similari senza cedola
In vigore dal 26 nov 2003
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Note all'articolo
- Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto ( con l'art. 41, commi 4 e 5) che "Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461#art-13