Art. 6 · Delega alle regioni
Capo I

Art. 6

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Delega alle regioni

In vigore dal 25 dic 1997
1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all', non già compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. 2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli , in conformità a quanto disposto dall', comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall', comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i compiti e le funzioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422#art-6