Capo I
Art. 5
5 / 21Conferimento a regioni ed enti locali
In vigore dal 25 dic 1997
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422#art-5