Art. 21 · Disposizioni finali e transitorie
Capo II

Art. 21

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Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 25 dic 1997
1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato. 2. Restano ferme le competenze tecnicoamministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati i relativi contratti. 3. È fatto salvo quanto disposto dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989, n. 160, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della naviga- zione Ciampi, Ministro del tesor del bilancio e della pro grammazione economica Visco, Ministro delle fi- nanze Napolitano, Ministro del- l'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
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