Art. 17 · Obblighi di servizio pubblico
Capo II

Art. 17

17 / 21

Obblighi di servizio pubblico

In vigore dal 15 ago 2012
1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell' del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all', le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo , comma 2, lettera a), tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.

Note all'articolo

  • Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che, in deroga al presente articolo "e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuita' territoriale e la domanda di mobilita' dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422#art-17