Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 25 ott 1997
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: "nel corso del quale è stata adottata la delibera di dissesto se questa è precedente alla data del primo settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di dissesto è stata adottata in data posteriore" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ipotesi di bilancio riequilibrato."; b) al comma 3 le parole: "di adozione della deliberazione di dissesto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ipotesi di bilancio riequilibrato."; c) al comma 5 le parole: "decorrente dall'anno di adozione della delibera di dissesto, se questa è anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore" sono sostituite dalle seguenti: "decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-9