Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 25 ott 1997
1. All'articolo 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Fermo restando quanto previsto dall' della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall' del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.".
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