Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 25 ott 1997
1. All'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "contiene la dettagliata illustrazione delle" sono sostituite dalle seguenti: "valuta le" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto."; b) al comma 2 dopo le parole: "al Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti: "ed alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione."; c) al comma 2 la parola: "ed" è sostituita dalle seguenti: "La deliberazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-7