Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 ott 1997
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "da comunicare ai terzi interessati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati."; b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione."; c) al comma 4 le parole: "per ogni altro effetto di legge" sono sostituite dalle seguenti: "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e)".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-4