Art. 18
18 / 20In vigore dal 15 dic 1998
1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, mediante quote pluriennali la cui erogazione è prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilità sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1-bis. Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi già adottati.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 - bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano per quanto compatibili anche agli enti per i quali non è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi già adottati. Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998.
3. I ricorsi pervenuti ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono decisi dal Ministero dell'interno sulla base delle norme di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995. È consentita l'integrazione della documentazione entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero dell'interno. Il termine per la decisione riprende a decorrere dal momento in cui perviene l'integrazione.
4. Agli enti per i quali è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione è tenuto a verificare la possibilità di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, può offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.
5. Per gli enti per i quali è stato approvato ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il piano di estinzione ma non è stato ancora approvato il rendiconto di cui all'articolo 89, comma 12, del decreto legislativo n. 77 del 1995, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, provvede l'organo della liquidazione straordinaria utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con le altre risorse messe a disposizione dall'ente locale.
6. Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, provvede direttamente l'ente locale interessato utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con risorse proprie.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) che al comma 2 sono eliminate le seguenti parole: "sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-18