Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 25 ott 1997
1. Al comma 8 dell'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 46, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-13