Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 25 ott 1997
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: "Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale è tenuto"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-11