Art. 33
33 / 33Personale traduttore-interprete - Norma transitoria
In vigore dal 4 nov 1997
1. Ai primi concorsi pubblici indetti dal commissario del Governo per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima negli organici dei ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia è ammesso a partecipare il personale assunto presso gli uffici periferici di detto Ministero ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni. Detto personale, per il quale si prescinde dal limite di età e che deve essere comunque in possesso del titolo di studio, nonché degli attestati di bilinguismo di cui al titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, richiesti dalle corrispondenti qualifiche, viene incluso, qualora consegua l'idoneità, nella graduatoria dei vincitori con conseguente cumulo ai fini previdenziali dei periodi di servizio precedentemente prestati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro
Napolitano, Ministro dell'interno
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visco, Ministro delle finanze
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Maccanico, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-33