Art. 30 · Accesso alla carriera dirigenziale

Art. 30

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Accesso alla carriera dirigenziale

In vigore dal 4 nov 1997
1. In prima applicazione e, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 50% dei posti disponibili nella carriera dirigenziale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, presso le varie amministrazioni dello Stato site in provincia di Bolzano, saranno conferibili mediante concorso per titoli di servizio professionali e culturali, integrato da colloquio. 2. Al concorso sono ammessi i dipendenti di cui all'articolo 89 dello statuto, in possesso di diploma di laurea e del relativo attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall', terzo comma, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, provenienti dalla ex carriera direttiva ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio prestato nella predetta carriera o qualifica della stessa amministrazione o ufficio per i quali concorrono. 3. I vincitori parteciperanno ad un corso di formazione tenuto in ambito locale ed organizzato a cura del commissariato dal Governo per la provincia di Bolzano.
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