Art. 3 · Proporzionale nelle amministrazioni statali

Art. 3

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Proporzionale nelle amministrazioni statali

In vigore dal 4 nov 1997
1. Dopo il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è inserito il seguente: "I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purchè non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-3