Art. 21 · Riserva per personale bilingue

Art. 21

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Riserva per personale bilingue

In vigore dal 4 nov 1997
1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente: "Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-21