Art. 2 · Legittimazione processuale

Art. 2

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Legittimazione processuale

In vigore dal 4 nov 1997
1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall' del presente decreto, è inserito il seguente: "Art. 32-ter. - 1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e società di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-2