Art. 17
17 / 33Concorsi unici esterni
In vigore dal 4 nov 1997
1. Dopo l'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall' del presente decreto, è inserito il seguente:
"Art. 13-ter - 1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell' e dall', comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-17