Art. 17 · Concorsi unici esterni

Art. 17

17 / 33

Concorsi unici esterni

In vigore dal 4 nov 1997
1. Dopo l'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall' del presente decreto, è inserito il seguente: "Art. 13-ter - 1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell' e dall', comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-17