Art. 13 · Procedure di reclutamento

Art. 13

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Procedure di reclutamento

In vigore dal 4 nov 1997
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente: "Art. 12-bis. - 1. Per la copertura dei posti previsti dall' della legge 28 febbraio 1987, n, 56, si può provvedere anche con bando di concorso del commissario del Governo, nel quale saranno previste le materie d'esame.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-13