Art. 12
12 / 33Trasferimento di magistrati
In vigore dal 4 nov 1997
1. Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, è sostituito dai seguenti:
"Al fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.
Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all' del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-12