Art. 4 · Concessionari di pubblici servizi

Art. 4

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Concessionari di pubblici servizi

In vigore dal 8 ott 1997
1. Dopo l' del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente: "Art. 3-bis (Concessionari di pubblici servizi). 1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all' e che svolgano servizi pubblici che al 1 gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti dall', commi 2 e 3. 2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all', non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti dall', commi 2 e 3.". 2. Gli enti e le società indicati nell'art. 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, introdotto dal comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i contratti aziendali di lavoro alle disposizioni contenute in detto art. 3-bis. Decorso tale termine gli enti e le società medesimi sono comunque tenuti ad osservare le predette disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;321#art-4