Art. 3
3 / 5Uffici pubblici
In vigore dal 8 ott 1997
1. Il comma 4 dell' del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è sostituito dal seguente:
" 4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell', limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;321#art-3