Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 ott 1997
1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano è soppresso con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma. Il personale in servizio alla data di cui al precedente comma presso il compartimento ANAS di Trento, nel limite massimo del venti per cento, ha il diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'ANAS ed il conseguente trasferimento ad altri compartimenti dell'ANAS medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di dipendente a tempo indeterminato o determinato. Il personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, secondo le modalità stabilite dalla rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della rispettiva sede di servizio alla data di pubblicazione della normativa medesima. Il personale addetto a servizi competenti per il territorio regionale ha comunque diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province entro il termine di opzione di cui sopra. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma precedente è messo a disposizione della provincia nel cui territorio è prevalentemente utilizzato, previa intesa tra le province in ordine alla prevalenza di utilizzo, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della rispettiva provincia cui è messo a disposizione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;320#art-2