Art. 9 · Entrata in vigore e abrogazione di norme

Art. 9

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Entrata in vigore e abrogazione di norme

In vigore dal 1 gen 1998
1. Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 1998. Restano confermate le vigenti disposizioni legislative che stabiliscono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di taluni redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensione. 2. Sono abrogati l', e i commi 2 e 3 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni attuative e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Sono abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, diverse da quelle considerate nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Flick
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