Art. 5 · Altre disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente

Art. 5

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Altre disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente

In vigore dal 1 gen 1998
Altre disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', comma 3, recante l'elencazione dei redditi e degli assegni esclusi dalla base imponibile: 1) la lettera c), concernente i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, è abrogata; 2) la lettera d), riguardante gli assegni familiari, è sostituita dalla seguente: "d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge."; b) nell'articolo 10, comma 1, riguardante gli oneri deducibili dal reddito complessivo, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;"; c) all'articolo 16, comma 1, recante l'elencazione dei redditi soggetti a tassazione separata, nella lettera b), le parole da: "di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46"; d) all'articolo 17, riguardante l'indennità di fine rapporto: 1) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva."; 2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16."; e) all'articolo 62, riguardante la deduzione dal reddito d'impresa delle spese per prestazioni di lavoro, nel comma 1-bis), secondo periodo, le parole: "a norma dell'articolo 48, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c)". 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314#art-5