Art. 7 · Modifiche al regime IVA per il settore dello spettacolo e dei giochi
Capo II

Art. 7

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Modifiche al regime IVA per il settore dello spettacolo e dei giochi

In vigore dal 4 ott 1997
Modifiche al regime IVA per il settore dello spettacolo e dei giochi 1. Il quinto comma dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nei numeri 6) e 7) dell', e per i trattenimenti pubblici effettuati dalle imprese esercenti le suddette attività l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se le suddette imprese effettuano anche prestazioni di sponsorizzazione, e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse a quelle di spettacolo, applicano l'imposta sul valore aggiunto con le predette modalità, ma la detrazione è forfettizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse per le prestazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Se nell'esercizio dell'attività di spettacolo vengono effettuate anche operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli, comprese prestazioni pubblicitarie, l'imposta sui relativi corrispettivi è riscossa con le stesse modalità dell'imposta sugli spettacoli e la detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Per le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell', l'importo della detrazione si calcola con riferimento all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicabile sulle analoghe operazioni imponibili. Eventuali eccedenze detraibili di imposta vanno computate con la successiva liquidazione dell'imposta stessa. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio accertatore dell'imposta sugli spettacoli prima dell'inizio dell'anno solare e all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 35, ovvero, in caso di inizio di attività, nella relativa dichiarazione; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalità, ed è comunque vincolante per un quinquennio; qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili l'opzione è vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica previsto dall'articolo 19-bis2. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli nonché la disposizione concernente l'obbligo di fatturazione, non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313#art-7