Capo II
Art. 7
7 / 10Organismi a composizione mista
In vigore dal 14 set 1997
1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato - regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281#art-7