Art. 8 · Fondo per l'occupazione
Titolo IV

Art. 8

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Fondo per l'occupazione

In vigore dal 27 ago 1997
1. Per l'attuazione del piano straordinario sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all', comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. 2. Gli enti proponenti, per la realizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, possono richiedere un contributo a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come richiamato dall', comma 2, del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le spese relative alla assistenza tecnico progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all', commi 2 e 3, del presente decreto, sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane, nonché per le spese relative alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilità e per le attività di impresa che si intendono promuovere al termine dei progetti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane. L'erogazione del contributo dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore 50 per cento alla positiva conclusione del progetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;280#art-8