Art. 7 · Assunzione dei giovani
Titolo III

Art. 7

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Assunzione dei giovani

In vigore dal 27 ago 1997
1. Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato, durante o al termine della borsa di lavoro, sono riconosciute le agevolazioni contributive previste dall', comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, oppure le eventuali condizioni di maggior favore vigenti al momento delle assunzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;280#art-7