Art. 5 · Campo e condizioni di applicazione
Titolo III

Art. 5

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Campo e condizioni di applicazione

In vigore dal 27 ago 1997
1. Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai settori di attività D (manifatturiere), G (commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), H (alberghi e ristoranti), I (trasporti, magazzinaggio e comunicazione), J (intermediazione monetaria e finanziaria), K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali). 2. Le borse di lavoro non possono riguardare le attività a carattere stagionale di cui all', secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le attività riferite ad intensificazioni produttive o di servizio in determinati e limitati periodi dell'anno, di cui all' del decreto - legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e all' -bis, comma 2, del decreto - legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti. 3. Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle che, alla data della dichiarazione di disponibilità di cui all', comma 1, abbiano almeno due dipendenti e non più di cento, ad eccezione delle imprese appartenenti al settore di attività G (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa) che devono avere almeno cinque dipendenti e non più di cento. Nel computo numerico dei limiti aziendali sono compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di reinserimento, mentre non sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono considerati pro quota. 4. Per poter attivare le borse di lavoro le imprese non devono aver licenziato personale, salvo che per giusta causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nel corso dei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilità di cui all', comma 1, e i giovani impegnati devono essere ad incremento del personale mediamente occupato nel medesimo periodo. Le imprese aventi un numero di dipendenti inferiore alla media degli ultimi dodici mesi non possono attivare borse di lavoro. Il computo dei lavoratori ai fini del presente comma è fatto secondo gli stessi criteri di cui al comma 3. Le imprese, ai fini del presente comma, devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le norme sul condono previdenziale, e devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le condizioni particolari ammesse per i contratti di riallineamento. 5. L'effetto incrementale delle borse di lavoro deve essere mantenuto durante la loro durata; le borse di lavoro non possono essere utilizzate in sostituzione di attività svolte da dipendenti, salvo che non intervenga l'effettiva assunzione dei giovani, anche durante lo svolgimento delle borse di lavoro. 6. La durata delle borse di lavoro è articolata nel modo seguente: a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata è di undici mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria superiore o laurea; b) presso le imprese con più di 15 dipendenti, la durata è rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di dodici mesi e di undici mesi; c) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico, la durata è sempre di dodici mesi. 7. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale sussidio viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di attestazione mensile, secondo le modalità comunicate dall'INPS, da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti insuperabili delle risorse preordinate allo scopo. L'orario di impegno presso le imprese è a tempo parziale per 20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;280#art-5