Art. 9 · Sperimentazione operativa
Titolo II

Art. 9

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Sperimentazione operativa

In vigore dal 6 set 1997
1. Al fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, individua una o più regioni e gli enti locali nei quali, a partire dal 1 gennaio 1999 e per la durata di due anni, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesorieri ad avvenuto esaurimento delle disponibilità esistenti nei conti di tesoreria unica e non si tiene conto delle date stabilite dalla normativa vigente per l'erogazione dei trasferimenti stessi. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede, attraverso l'estensione graduale della sperimentazione e tenuto conto dell'esito della stessa, all'applicazione generalizzata di modalità di trasferimento delle assegnazioni statali agli enti di cui al comma 1 idonee a realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di tesoreria unica. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/8/1997, n. 202 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279#art-9