Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 ago 1997
1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, è sostituito dal seguente: " 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro Napolitano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-28;275#art-2