Art. 6 · S t a t u t o

Art. 6

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S t a t u t o

In vigore dal 1 ago 1997
1. Lo statuto dell'E.N.A.C., deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 2. Lo statuto, in particolare, stabilisce: a) le ulteriori cause di incompatibilità, di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'Ente, oltre a quanto previsto dall', comma 7; b) l'articolazione territoriale dell'Ente; c) le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti al ruolo professionale; e) i principi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione degli obblighi di servizio imposti all'Ente; f) i criteri e le modalità di reclutamento del personale; g) l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, presieduto dal direttore generale dell'Ente, o da un suo delegato, i cui componenti, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire la qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C, con l'incompatibilità ad espletare ulteriori e diverse funzioni nell'ambito dell'attività dell'Ente; h) l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori ed utenti del settore per la pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale e per la verifica della compatibilità economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi, nonché per la definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti; i) i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale, ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-6