Art. 12 · Esenzioni fiscali

Art. 12

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Esenzioni fiscali

In vigore dal 1 ago 1997
1. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'E.N.A.C. e con la acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria sono esenti da imposte e tasse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-12