Art. 11 · Vigilanza governativa

Art. 11

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Vigilanza governativa

In vigore dal 1 ago 1997
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'E.N.A.C. 2. In particolare, compete al Ministro dei trasporti e della navigazione: a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente; b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria; c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale; d) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblico - istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma; e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d). 3. Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma. 4. Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorità vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità, le partecipazioni a società, enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonché i bilanci di esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-11