Art. 10
10 / 15P e r s o n a l e
In vigore dal 1 ago 1997
1. L'E.N.A.C. succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell'Ente nazionale della gente dell'aria e della Direzione generale dell'aviazione civile con esclusione del personale che, per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all', comma 3, permane al Dipartimento dell'aviazione civile.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, si provvede, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal consiglio di amministrazione dell'Ente, alla unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, ai soli fini dell'inquadramento, sulla base delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza e tenendo conto, con esclusione degli importi corrisposti "ad personam", di quanto previsto nel contratto collettivo per il personale del Registro aeronautico italiano di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni trovano applicazione sino all'attuazione della delega di cui all', comma 4, lettere c), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250#art-10