Art. 9 · Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta
Capo I

Art. 9

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Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta

In vigore dal 4 feb 1999
(Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta) 1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 2. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 15, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria, è sostituito dal seguente: "15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo ed adempiuti gli obblighi indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro il mese di luglio, le apposite dichiarazioni ricevute, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all' del citato decreto n. 600 del 1973. La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire con le modalità previste dall' del citato decreto n. 600 del 1973, per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.". 3. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 concernente norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-9