Art. 33
35 / 42Requisiti soggettivi.
In vigore dal 4 feb 1999
1. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali.
L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'.
2. I centri designano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
3. I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-33