Art. 28 · Versamenti in favore di enti previdenziali
Sez. IV

Art. 28

Abrogato30 / 42

Versamenti in favore di enti previdenziali

In vigore dal 1 gen 2027
1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituo nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-28