Art. 26 · Sanzioni al concessionario
Sez. III

Art. 26

Abrogato28 / 42

Sanzioni al concessionario

In vigore dal 1 gen 2027
1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all', comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari. 3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-26