Capo III›Sez. I
Art. 23
Abrogato24 / 42Pagamento con mezzi diversi dal contante
In vigore dal 1 gen 2027
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-23