Art. 23 · Pagamento con mezzi diversi dal contante
Capo III›Sez. I

Art. 23

Abrogato24 / 42

Pagamento con mezzi diversi dal contante

In vigore dal 1 gen 2027
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-23