Art. 10 · Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali
Capo I

Art. 10

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Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali

In vigore dal 12 ago 1997
1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni. 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all', terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione all'anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".
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