Capo II
Art. 4 bis
Abrogato8 / 18Remunerazione del servizio
In vigore dal 1 gen 2027
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265.
2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-4-bis