Capo II
Art. 3
Abrogato3 / 18Determinazione delle entrate
In vigore dal 1 gen 2027
1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.
2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-3