Capo VI
Art. 16 bis
Abrogato18 / 18Validità degli atti compiuti.
In vigore dal 1 gen 2027
1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1 gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-16-bis