Art. 13 · Tenuta della contabilità
Capo IV

Art. 13

Abrogato14 / 18

Tenuta della contabilità

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-13