Art. 8 · Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti

Art. 8

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Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti

In vigore dal 13 ago 1997
Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti 1. Alle province ed ai comuni spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall', comma 2, e con applicazione dell'operazione di riequilibrio di cui all', prendendo a base per ciascun ente, in sede di prima applicazione, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti. 2. Alle comunità montane spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall', comma 3, e dall'. 3. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane spettano contributi annuali a valere sul fondo consolidato, calcolati in base a quanto previsto dall', comma 4, e dall', comma 1. 4. Alle province ed ai comuni spettano contributi a valere sul fondo per la perequazione e per gli incentivi, di cui all', comma 5, con le modalità di cui all'. 5. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti in base a quanto previsto dall', comma 6, e dall'. 6. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale speciale per gli investimenti in base a quanto previsto dall', comma 7, e dall'. 7. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, di cui all', comma 8, è attribuito annualmente agli enti locali in ragione dell'onere posto a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'ente, secondo la normativa in base alla quale fu concesso il contributo. 8. I dati relativi agli importi dei contributi spettanti ai singoli enti sono aggiornati con cadenza triennale. Salvo diversa disposizione, entro il mese di settembre il Ministero dell'interno comunica, attraverso il proprio sistema informativo, i contributi spettanti a ciascun ente per il triennio seguente. La seconda e la terza comunicazione annuale di ciascun triennio comprendono, rispettivamente, una e due proiezioni annuali dei contributi spettanti, modificabili a seguito del successivo aggiornamento triennale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244#art-8