Art. 7
7 / 9Finalità ed attribuzione del fondo nazionale speciale per gli investimenti
In vigore dal 13 ago 1997
Finalità ed attribuzione del fondo nazionale speciale
per gli investimenti
1. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15 -bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.
2. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all', comma 7, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244#art-7