Art. 17 · Abrogazioni e delegificazione
Titolo II

Art. 17

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Abrogazioni e delegificazione

In vigore dal 1 ago 1997
1. Sono abrogati: a) i commi 2 e 3 dell' del decreto - legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie; b) gli -bis e 2 -ter del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardanti l'accertamento con adesione; c) il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del.presente decreto legislativo sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili. 3. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbigo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick
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